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Ministero sviluppo economico decreto ministeriale 06 agosto 2020 definizione dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle detrazioni fiscali per gli interventi

01-09-2020

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 06 agosto 2020

Definizione dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici (cd. Ecobonus e Super Ecobonus), ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento Articolo.

Articolo 1 (Oggetto, ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente decreto, in attuazione dell’articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge n. 63 del 2013, definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, spettanti ai sensi del citato articolo, nonché gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti di cui all’articolo 1, comma 220 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e gli interventi che danno diritto alla detrazione di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e le definizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 recante “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”. Si applicano altresì le definizioni di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 recante approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, e delle vigenti norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) Bonus Facciate: la misura di cui ai commi 219, 220, 221 e 222 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) Decreto Rilancio: il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) Decreto Requisiti Minimi: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 recante “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”;

d) Decreto Relazioni Tecniche: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 recante “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici”;

e) Decreto Linee Guida APE: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 recante “Adeguamento del Decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;

f) fornitore: fabbricante o suo rappresentante autorizzato nell’Unione Europea oppure importatore che immette o mette in servizio il prodotto sul mercato dell’Unione, ovvero fornitore di servizi;

g) sostituzione funzionale: installazione di un micro-cogeneratore di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), punti ix e x, adibito all’uso di impianto di climatizzazione invernale, in sostituzione di un generatore di calore precedentemente installato, il quale può rimanere installato con esclusiva funzione di apparecchio di riscaldamento supplementare;

h) tecnico abilitato: soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali;

i) edificio unifamiliare: per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare. Una unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva (ad uso autonomo esclusivo) e la presenza di un “accesso autonomo dall’esterno”, presuppone che l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva;

j) parti comuni degli edifici: le parti di cui all’articolo 1117 del Codice Civile, degli edifici dotati di più unità immobiliari;

k) interventi trainanti: interventi eseguiti ai sensi dell’articolo 119, comma 1 del Decreto Rilancio;

l) interventi trainati: interventi eseguiti ai sensi dell’articolo 119, comma 2 del Decreto Rilancio;

m) finestre comprensive di infissi: le chiusure tecniche trasparenti e opache, apribili e assimilabili, e dei cassonetti, comprensivi degli infissi.

Articolo 2 (Tipologia e caratteristiche degli interventi)

1. Ai fini del presente decreto è identificata la seguente tipologia di interventi:

a) interventi di riqualificazione energetica globale di cui al comma 344 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, eseguiti su edifici esistenti o su singole unità immobiliari esistenti;

b) interventi sull’involucro edilizio di edifici esistenti o parti di edifici esistenti, di cui al comma 345 dell’articolo 1, della legge finanziaria 2007, di cui ai commi 2, lettere a) e b), 2-quater e 2-quater.l dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, di cui al comma 220 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e di cui all’articolo 119 comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio.

Tali interventi possono riguardare:

i. le strutture opache verticali e/o le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno, verso vani non riscaldati e contro terra;

ii. la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati;

iii. la posa in opera di schermature solari di cui all’allegato M del D.lgs. 311 del 2006, che riguardino, in particolare, l’installazione di sistemi di schermatura e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti;

iv. le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;

v. le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e che conseguono almeno le qualità medie di cui alle tabelle 3 e 4, dell’Allegato 1 del Decreto Linee Guida APE;

vi. i medesimi interventi di cui ai punti iv e v, realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente determinino il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58;

vii. i medesimi interventi di cui ai punti iv e v, realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente determinino il passaggio a due o più classi di rischio sismico inferiori, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58;

viii. ai sensi del comma 220 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020, cd. Bonus Facciate, le strutture opache verticali delle facciate esterne influenti dal punto di vista energetico riguardanti il rifacimento dell’intonaco delle medesime facciate per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968;

ix. ai sensi del comma 1, lettera a) dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, l’isolamento delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;

c) interventi di installazione di collettori solari di cui all’articolo 1, comma 346, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;

d) interventi di installazione di collettori solari di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 119 del Decreto Rilancio in sostituzione, anche parziale, delle funzioni di riscaldamento ambiente e produzione di acqua calda sanitaria assolte prima dell’intervento dall’impianto di climatizzazione invernale esistente;

e) interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria di cui all’articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 119 del Decreto Rilancio.

Tali interventi possono riguardare:

i. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione;

ii. i medesimi interventi di cui al punto i, con la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure Vili della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;

iii. i medesimi interventi di cui ai punti i e ii, eseguiti ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, o su impianti di edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio;

iv. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d’aria calda a condensazione;

v. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, anche con sistemi geotermici a bassa entalpia, destinati alla climatizzazione invernale con o senza produzione di acqua calda sanitaria e alla climatizzazione estiva se reversibili, aventi i requisiti di cui all’allegato F;

vi. i medesimi interventi di cui al punto v, eseguiti ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio;

vii. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore e caldaia a condensazione, realizzati e concepiti per funzionare in abbinamento tra loro;

viii. i medesimi interventi di cui al punto vii eseguiti ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio;

ix. la sostituzione funzionale, integrale o parziale, di impianti dì climatizzazione invernale con impianti dotati di micro-cogeneratori di potenza elettrica inferiore a 50kWe;

x. i medesimi interventi di cui al punto ix eseguiti ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio;

xi. la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;

xii. l’installazione di scaldacqua a pompa di calore in sostituzione di un sistema di produzione di acqua calda quando avviene con lo stesso generatore di calore destinato alla climatizzazione invernale ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio;

xiii. l’installazione, di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;

xiv. ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186;

xv. l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, ai sensi delle lettere b) e c) dell’articolo 119 dei Decreto Rilancio, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE.

f) installazione e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi e sistemi di building automation.

 

2. Gli interventi di cui ai punti da iv a vii della lettera b) del comma 1 possono comprendere, beneficiando delle stesse percentuali di detrazione, i lavori di sostituzione di finestre comprensive di infissi e di installazione delle schermature solari che insistono sulla stessa superficie di involucro oggetto dell’intervento di isolamento termico e gli interventi sugli impianti comuni purché siano eseguiti contestualmente e siano inseriti nella stessa relazione tecnica di cui al Decreto relazioni tecniche.

3. Ai fini della definizione dei requisiti tecnici degli interventi finalizzati contestualmente alla riduzione del rischio sismico, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), punti vi e vii, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58.

4. Ai fini dell’accesso al beneficio di cui all’articolo 1, comma 1, gli interventi di cui al comma 1 rispettano i requisiti di cui all’allegato A.

5. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 119, comma 2 del Decreto Rilancio, fatto salvo il caso indicato al medesimo comma, in cui l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. In tal caso agli interventi trainati si applica la medesima percentuale di detrazione degli interventi trainanti. Ove possibile, gli interventi sono inseriti nella stessa relazione tecnica di cui al Decreto relazioni tecniche.

 

Articolo 3 (Limiti delle agevolazioni)

1. Le detrazioni concesse per gli interventi di cui all’articolo 2 si applicano con le percentuali di detrazione, i valori di detrazione massima ammissibile o di spesa massima ammissibile riportati nell’allegato B al presente decreto;

2. L’ammontare massimo delle detrazioni o della spesa massima ammissibile per gli interventi di cui all’articolo 2, fermi restando i limiti di cui all’allegato B, è calcolato nel rispetto dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento. Tale ammontare è calcolato, secondo quanto riportato all’allegato A, punto 13. Fatti salvi gli interventi di cui all’articolo 119 del Decreto rilancio, fanno eccezione le spese per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), punti vi e vii, per i quali non sono definiti massimali di costo specifici;

3. Nel caso in cui uno degli interventi di cui all’articolo 2 consista nella mera prosecuzione di interventi della stessa categoria iniziati in anni precedenti sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo di spesa o di detrazione, si tiene conto anche delle spese o delle detrazioni fruite negli anni precedenti.

 

Articolo 4 (Soggetti ammessi alla detrazione)

1. Per gli interventi di cui all’articolo 2, la detrazione dall’imposta sul reddito spetta:

a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all’articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui ai predetti commi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;

b) ai soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui al predetto articolo 2 sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale anche rurali, posseduti o detenuti;

c) agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e, fatti salvi gli interventi di cui all’articolo 119 del Decreto Rilancio, che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui al predetto articolo 2 sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale anche rurali.

 

2. Le detrazioni di cui all’articolo 119 del Decreto Rilancio possono essere fruite dai soggetti di cui al medesimo articolo 119, comma 9.

3. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente decreto siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all’utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.

 

Articolo 5 (Spese per le quali spetta la detrazione)

1. La detrazione per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 2 spetta per le spese relative a:

a) interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, purché detta trasmittanza non sia inferiore ai pertinenti valori di cui all’allegato E, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie, attraverso:

i. fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

ii. fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

iii. demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo;

iv. demolizione, ricostruzione o spostamento, anche sotto traccia, degli impianti tecnici insistenti sulle superfici oggetto degli interventi di cui alla presente lettera a);

b) interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre

comprensive degli infissi, purché detta trasmittanza non sia inferiore ai pertinenti valori di cui al l’allegato E, attraverso:

i. miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;

ii. miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti con integrazioni e sostituzioni;

iii. coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori limite delle trasmittanze previsti per le finestre comprensive di infissi;

c) interventi di fornitura e installazione di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti, all’interno, all’esterno o integrati alla superficie finestrata nonché l’eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti, nonché la fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature;

d) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda e l’installazione di sistemi di building automation attraverso:

i. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti termici;

ii. smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e). Sono altresì ricomprese le spese per l’adeguamento della rete di distribuzione e diffusione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell’acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché dei sistemi di emissione;

iii. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l’installazione e la messa in funzione a regola d’arte, all’interno degli edifici o delle unità abitative, di sistemi di building automation degli impianti termici degli edifici. Non è compreso tra le spese ammissibili l’acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con le predette apparecchiature, quali telefoni cellulari, tablet e personal computer o dispositivi similari comunque denominati.

e) interventi di riduzione del rischio sismico, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), punti vi e vii, secondo quanto precisato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 28 febbraio 2017, n. 58;

f) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle superiori lettere da a) a e), comprensive della redazione, delle asseverazioni e dell’attestato di prestazione energetica, ove richiesto, nonché quelle di cui all’articolo 119, comma 15 del Decreto Rilancio.

 

Articolo 6 (Adempimenti)

1. Fermo restando quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 12, i soggetti di cui all’articolo 4, che intendono avvalersi delle detrazioni relative alle spese per gli interventi di cui all’articolo 2, sono tenuti a:

a) depositare in Comune, ove previsto, la relazione tecnica di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 o un provvedimento regionale equivalente. La suddetta relazione tecnica è comunque obbligatoria per gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all’articolo 119 del Decreto rilancio;

b) nei casi e nelle modalità di cui all’articolo 8, acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi massimi unitari e la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti;

c) nei casi e con le modalità di cui all’articolo 7, acquisire l’attestato di prestazione energetica;

d) acquisire, ove previsto, la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica;

e) salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito di cui all’articolo 121, comma 1, del Decreto Rilancio, effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risultino il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Tale condizione è richiesta per i soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a);

f) conservare le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e, limitatamente ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), la ricevuta del bonifico bancario, ovvero del bonifico postale, attraverso il quale è stato effettuato il pagamento. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all’osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione. Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, va altresì acquisita la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori. Nel caso in cui gli interventi sono effettuati su parti comuni degli edifici va, altresì, acquisita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Tale documentazione può essere sostituita dalla certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio;

g) trasmettere all’ENEA entro novanta giorni dalla fine dei lavori, i dati contenuti nella scheda descrittiva che contiene i modelli di cui ai successivi punti i) e ii), ottenendo ricevuta informatica, esclusivamente attraverso il sito internet reso annualmente disponibile:

i. l’allegato C, esclusivamente per gli interventi indicati al primo periodo dell’Allegato medesimo, contenente i principali dati estratti dall’attestato di prestazione energetica ovvero dall’attestato di qualificazione energetica, sottoscritto da un tecnico abilitato;

ii. la scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati del modello di cui all’allegato D, ai fini dell’attività di monitoraggio di cui all’articolo 10.

h) trasmettere all’ENEA, nei casi previsti dai commi 13 e 13-bis dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, l’asseverazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal presente decreto e la corrispondente dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, con i modi e nei tempi previsti dal decreto di cui al medesimo comma;

i) conservare ed esibire, su richiesta dell’Agenzia delle Entrate o di ENEA, la documentazione di cui al presente articolo.

 

Articolo 7 (Attestato di prestazione energetica)

1. L’attestato di prestazione energetica delle unità immobiliari interessate dagli interventi, da prodursi nella situazione successiva all’esecuzione degli interventi, è obbligatorio per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), e lettera b) punti i, ii e punti da iv a ix, con l’esclusione dei lavori di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari;

2. Per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), punto v, fatto salvo quanto previsto al comma 1, è obbligatoria la produzione dell’attestato di prestazione energetica riferita all’intero edificio, prodotto nella situazione ante e post intervento, allo scopo di valutare, secondo i criteri di cui al punto 12 dell’Allegato A, il conseguimento della qualità estiva ed invernale secondo le tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al Decreto Linee Guida APE;

3. Per gli interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, è obbligatoria la produzione degli attestati di prestazione energetica nella situazione ante e post intervento di cui al punto 12 dell’Allegato A. Ai fini di cui al presente comma, non sono ammessi gli attestati redatti tramite l’utilizzo di software basati su metodi di calcolo semplificati di cui al punto 4.2.2 dell’allegato 1 del Decreto Linee guida APE.

 

Articolo 8 (Asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni)

1. Al fine di accedere alle detrazioni, gli interventi di cui all’articolo 2 sono asseverati da un tecnico abilitato, che ne attesti la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal presente decreto, secondo le disposizioni dell’Allegato A. Tale asseverazione comprende, ove previsto dalla legge, la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, intesa come rispetto dei massimali di costo di cui al presente decreto, prevista dal decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a) del Decreto Rilancio;

2. Le asseverazioni di cui al comma 1, nei casi indicati all’Allegato A, possono essere sostituite da un’analoga dichiarazione resa dal direttore lavori nell’ambito della dichiarazione sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni;

3. Il tecnico abilitato nelle asseverazioni di cui al presente articolo o il direttore dei lavori nella dichiarazione di conformità delle opere realizzate dichiara altresì che gli interventi rispettano le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica.

 

Articolo 9 (Trasferimento delle quote e cessione del credito)

1. In caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui all’articolo 2, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene;

2. I soggetti beneficiari di cui all’articolo 4 possono optare per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante ai sensi dall’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e successive modificazioni, nonché per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante ai sensi degli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio.

 

Articolo 10 (Monitoraggio e comunicazione dei risultati)

1. ENEA acquisisce ed elabora le informazioni ottenute secondo quanto previsto dal presente decreto, al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e l’efficacia dell’utilizzo delle risorse pubbliche impiegate allo scopo;

2. ENEA, sulla base delle elaborazioni di cui al comma 1, predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo economico, entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto tecnico-economico relativo ai risultati dell’anno precedente, anche stimati. I risultati stimati nel rapporto relativo all’anno precedente sono consolidati nei rapporti successivi, sulla base delle documentazioni fiscali definitive;

3. Il rapporto di cui al comma 2 è pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e di ENEA.

 

Articolo 11 (Controlli)

1. Per gli interventi previsti dal presente decreto, ENEA effettua controlli, anche a campione, con procedure e modalità disciplinate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2018 concernente le procedure e modalità per l’esecuzione dei controlli sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica.

 

Articolo 12 (Disposizioni finali ed entrata in vigore)

1. Le disposizioni e i requisiti tecnici di cui al presente decreto si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all’entrata in vigore del presente decreto. Agli interventi la cui data di inizio lavori, comprovata tramite apposita documentazione, sia antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 26 febbraio 2007;

2. Resta inteso che, al fine di accedere alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, permane l’obbligo previsto all’articolo 8 di acquisire l’asseverazione che comprenda, nei casi previsti dalla legge, la dichiarazione di congruità delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, e, per i soggetti di cui al comma 9, lett. c), dell’art. 119 del Decreto Rilancio, dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, in relazione anche agli interventi agevolati la cui data di inizio lavori sia antecedente l’entrata in vigore del presente decreto;

3. La data di inizio lavori può essere comprovata, ove prevista, dalla data di deposito in Comune della relazione tecnica di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

4. Le disposizioni di cui al presente decreto, entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Allegato A

REQUISITI DA INDICARE NELL’ASSEVERAZIONE PER GLI INTERVENTI CHE ACCEDONO ALLE DETRAZIONI FISCALI

Ai sensi dell’articolo 8, al fine di accedere alle detrazioni, gli interventi di cui all’articolo 2 sono asseverati da un tecnico abilitato, che attesti la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal presente decreto, e in particolare secondo quanto riportato al presente allegato.

1. Interventi di riqualificazione energetica globale di edifici esistenti.

1.1. L’asseverazione del tecnico abilitato per gli interventi di riqualificazione energetica globale di edifici esistenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), specifica il rispetto dei requisiti previsti dal paragrafo 3.4, dell’Allegato 1 del Decreto Requisiti Minimi.

2. Interventi sull’involucro di edifici esistenti.

2.1. Con riferimento all’articolo 2, comma 1 per gli interventi di cui alla lettera b, l’asseverazione:

a) per i punti i e ii, riporta i valori delle trasmittanze delle strutture su cui si interviene nella situazione ante (valore medio anche stimato) e post intervento (valori certificati o calcolati) e la dichiarazione che essi risultano rispettivamente maggiori e minori o uguali ai valori riportati nella tabella 1 dell’allegato E al presente decreto. Limitatamente alla sola sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari la suddetta asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori o assemblatori o installatori di detti elementi, attestante il rispetto dei suddetti requisiti tecnici;

b) per il punto iii, specifica che detti sistemi sono installati all’interno, all’esterno o integrati alla superficie finestrata e che limitatamente alle sole schermature solari, queste sono installate esclusivamente sulle esposizioni da Est (E) a Ovest (O) passando per il Sud (S). Inoltre specifica che per i componenti finestrati con orientamento da Est a Ovest passando per Sud, la prestazione di schermatura solare installata abbia il valore del fattore di trasmissione solare totale gtot, (serramento più schermatura) minore o uguale a 0,35. L’asseverazione, nei casi in cui non è obbligatorio il deposito in Comune della relazione tecnica di cui all’articolo 8, comma 1 del D.lgs. 192/05 e successive modificazioni, può essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori attestante che il valore del fattore di trasmissione solare totale gtot (infisso più serramento) sia minore o uguale a 0,35 valutato con riferimento al vetro tipo C secondo la norma UNI EN 14501. In ogni caso, al fine della valutazione della prestazione delle chiusure oscuranti è indicato il valore della resistenza termica supplementare o addizionale valutata secondo la UNI EN 13125;

c) per i punti iv, v, vi, vii e ix, contiene la dichiarazione che l’intervento riguardi parti comuni dell’edificio e che abbia incidenza superiore al 25% della superficie disperdente dell’edificio verso l’esterno e/o vani non riscaldati e/o il terreno;

d) per il punto v, oltre a quanto suddetto, con riferimento alle tabelle 3 e 4 dell’Allegato 1 del Decreto Linee Guida APE, contiene la dichiarazione che, dopo la realizzazione degli interventi, l’involucro dell’intero edifico consegua almeno la qualità media per le prestazioni energetiche invernale ed estiva;

e) per i punti vi e vii, oltre a quanto suddetto, contiene la dichiarazione che l’intervento abbia determinato una riduzione del rischio sismico rispettivamente di una classe o di due o più classi, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58;

f) per il punto ix, oltre a quanto indicato alla lettera c), contiene la dichiarazione che l’intervento, unitamente agli altri interventi trainati e trainanti congiuntamente eseguiti, abbia determinato l’incremento di due classi energetiche con riferimento all’attestato di prestazione energetica, e la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, con riferimento al punto 13;

g) per i punti da c) a f), oltre a quanto suddetto, contiene la verifica che i valori delle trasmittanze termiche dei vecchi elementi strutturali (strutture opache e/o trasparenti) risultino superiori ai pertinenti valori limite riportati nell’allegato E del presente decreto;

h) per i punti da c) a f), oltre a quanto suddetto, contiene la verifica che i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali siano inferiori o uguali ai pertinenti valori riportati nell’allegato E del presente decreto.

3. Interventi di installazione di pannelli solari.

3.1. Con riferimento all’articolo 2, comma 1, lettere c) e d), e in base a quanto riportato all’Allegato H, l’asseverazione, o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi, specifica il rispetto dei seguenti requisiti:

a) i collettori solari sono in possesso della certificazione Solar Keymark;

b) in alternativa, per gli impianti solari termici prefabbricati del tipo factory made, la certificazione di cui al punto a) relativa al solo collettore può essere sostituita dalla certificazione Solar Keymark relativa al sistema;

c) i collettori solari hanno valori di producibilità specifica, espressa in termini di energia solare annua prodotta per unità di superficie lorda AQ, o di superficie degli specchi primari per i collettori lineari di Fresnel, calcolata a partire dal dato contenuto nella certificazione Solar Keymark (o equivalentemente nell’attestazione rilasciata da ENEA per i collettori a concentrazione) per una temperatura media di funzionamento di 50°C, superiore ai seguenti valori minimi:

i. nel caso di collettori piani: maggiore di 300 kWht/m2 anno, con riferimento alla località Wiirzburg;

ii. nel caso di collettori sottovuoto e collettori a tubi evacuati: maggiore di 400 kWht/m2 anno, con riferimento alla località Wiirzburg;

iii. nel caso di collettori a concentrazione: maggiore di 550 kWh/m2 anno, con riferimento alla località Atene.

d) per gli impianti solari termici prefabbricati per i quali è applicabile solamente la UNI EN 12976, la producibilità specifica, in termini di energia solare annua prodotta QL per unità di superficie di apertura Aa, misurata secondo la norma UNI EN 12976-2 con riferimento al valore di carico giornaliero, fra quelli disponibili, più vicino, in valore assoluto, al volume netto nominale dell’accumulo del sistema solare prefabbricato, e riportata sull’apposito rapporto di prova (test report) redatto da un laboratorio accreditato, deve essere maggiore di 400 kWht/m2 anno, con riferimento alla località Wiirzburg;

e) i collettori solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni;

f) gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno due anni;

g) l’installazione dell’impianto è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti;

h) per i collettori solari a concentrazione per i quali non è possibile l’ottenimento della certificazione Solar Keymark, la certificazione di cui al punto i è sostituita da un’approvazione tecnica rilasciata dall’ENEA;

i) nel caso di collettori solari dotati di protezione automatica dall’eccesso di radiazione solare, per i quali non è possibile l’ottenimento della certificazione Solar Keymark e la certificazione di cui al punto i è sostituita da un’approvazione tecnica rilasciata dall’ENEA, i valori di producibilità specifica di cui alla lettera c) sono ridotti del 10 per cento;

j) per gli impianti la cui superficie dei collettori solari è inferiore a 20 m l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del produttore che attesti il rispetto delle condizioni tecniche sopra elencate con l’esclusione del punto g, per la quale si fa riferimento alla dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore ai sensi del D.M. 37/08.

4. Interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.

4.1. Con riferimento all’articolo 2, comma 1, lettera e), per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione deve essere prodotta l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi come sotto specificato, attestante:

a) per gli interventi dal punto i al punto iii, che gli impianti di climatizzazione invernale esistenti sono sostituiti con impianti di climatizzazione invernale dotati di caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente r|s maggiore o uguale al 90% pari al valore minimo della classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione europea del 18 febbraio 2013 o, per le caldaie a condensazione di potenza superiore a 400 kW, con rendimento termico utile maggiore o uguale a 98,2%, misurato secondo le norme UNI EN 15502. Per impianti con potenza termica utile nominale non superiore a 100 kW l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore. Tali requisiti possono essere comprovati tramite la scheda prodotto o caratteristiche tecniche facente parte delle informazioni rese dal fornitore ai sensi dei Regolamenti della Commissione n. 811/2013 e n. 813/2013, riportante il valore dell’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente hs della caldaia (1). Per gli interventi di cui al punto ii, i requisiti sono inoltre comprovati dalla scheda prodotto del dispositivo di controllo della temperatura che deve appartenere alle classi V, VI oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;

b) per gli interventi di cui al punto iv, che sono stati installati generatori di aria calda a condensazione con rendimento termico utile riferito al potere calorifico inferiore a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 93 + 2 log (Pn), dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW. Per impianti con potenza termica utile nominale non superiore a 100 kW l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore;

c) per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore aventi potenza termica utile maggiore a 100 kW, l’asseverazione contiene le seguenti ulteriori specificazioni:

i. è stato adottato un bruciatore di tipo modulante;

ii. la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore;

iii. è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili o sistemi assimilabili;

iv. il sistema di distribuzione è messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate.

(1) Per le sole caldaie con potenza nominale superiore a 400 kW, asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante che sono state installate caldaie a condensazione con rendimento termico utile riferito al potere calorifico inferiore a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 93 + 2 log (Pn) (nelle condizioni 80/60°C), dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, posta pari a 400 kW.

Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alto rendimento anche con sistemi geotermici a bassa entalpia.

5.1. Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza anche con sistemi geotermici a bassa entalpia di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), punti v e vi, è prodotta l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato, o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi, attestante che:

a) sono installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP/GUEh – e se del caso, per le pompe di calore reversibili, EER/GUEc) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nella tabella 3 e 4 dell’allegato F al presente decreto. Qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all’allegato F sono ridotti del 5%;

b) per impianti di potenza termica utile complessiva superiore a 100 kW dichiarata dal fornitore nelle condizioni di temperatura cui all’allegato F, che il sistema di distribuzione, è messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate.

5.2. Per le pompe di calore di potenza termica utile non superiore a 100 kW, come dichiarata dal fornitore nelle condizioni di temperatura cui all’allegato F, l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore attestante il rispetto dei requisiti tecnici di cui al punto 5.1;

Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di sistemi ibridi.

6.1. Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati sistemi ibridi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), punti vii e viii, è prodotta l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato, o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi, attestante che:

a) il sistema ibrido è costituito da pompa di calore e caldaia a condensazione, espressamente realizzati e concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;

b) il rapporto tra la potenza termica utile nominale della pompa di calore e la potenza termica utile nominale della caldaia è minore o uguale a 0,5;

c) il COP/GUE della pompa di calore rispetta i limiti di cui all’allegato F al presente decreto;

d) la caldaia è del tipo a condensazione ed avere rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale (per le caldaie ad acqua con temperature minima e massima rispettivamente di 60 e 80 °C) maggiore o uguale a 93 + 2 log(Pn), dove log(Pn) è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, dove per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;

e) per impianti di potenza utile della caldaia superiore a 100 kW, è stato adottato un bruciatore di tipo modulante, la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore, è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili o sistemi assimilabili e che il sistema di distribuzione è messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate.

6.2 Per sistemi ibridi con potenza termica utile della caldaia minore o uguale a 100 kW l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore attestante il rispetto dei requisiti tecnici di cui al punto 6.1.

Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di micro-cogeneratori.

7.1 .Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati micro-cogeneratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), punti ix e x, è prodotta asseverazione redatta da un tecnico abilitato attestante:

a) che l’intervento, sulla base dei dati di progetto, conduce a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all’allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pari almeno al 20 per cento;

b) che tutta l’energia termica prodotta sarà utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria.

7.2 Qualora sia previsto il mantenimento del generatore precedentemente installato con funzione di back-up, l’asseverazione di cui al punto 7.1 ne riporta le motivazioni.

7.3 All’asseverazione di cui al punto 7.1 deve essere allegata la dichiarazione del fornitore dell’unità di microcogenerazione dalla quale si abbia evidenza delle prestazioni energetiche e in cui si attesti l’assenza di dissipazioni termiche, variazioni del carico, regolazioni della potenza elettrica, rampe di accensione e spegnimento di lunga durata, altre situazioni di funzionamento modulabile che determinano variazioni del rapporto energia elettrica/energia termica.

7.4 Per la realizzazione, la connessione alla rete elettrica e l’esercizio degli impianti di microcogenerazione si fa riferimento al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 16 marzo 2017.

Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali.

8.1. Nel caso di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), punto xi, l’asseverazione è sostituita da una dichiarazione del fornitore o dalla documentazione a corredo del prodotto da cui si desume il rispetto della condizione prevista dal punto 3, lettera c), dell’allegato 2 al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (COP >2,6).

Interventi di installazione di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili

9.1. Nel caso di interventi installazione, generatori di calore alimentati da biomasse combustibili di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), punti xiii e xiv, l’asseverazione di cui all’articolo 8, comma 1, o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi, specifica il rispetto dei requisiti pertinenti di cui all’allegato G.

9.2. Nel caso di generatori di potenza termica utile minore o uguale a 100 kW l’asseverazione di cui al punto 9.1 può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore del generatore.

Indicazioni generali per gli interventi sugli impianti di climatizzazione invernale.

10.1. Nel caso degli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), la potenza termica complessiva dei nuovi generatori di calore installati non può superare per più del 10% la potenza complessiva dei generatori di calore sostituiti, salvo che l’aumento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell’impianto di riscaldamento condotto secondo la norma UNI EN 12831. Nel caso di generatori di calore unifamiliari combinati, destinati alla climatizzazione invernale e alla produzione di acqua calda sanitaria, sono comunque ammesse potenze nominali fino a 35 kW. Nel caso sia prevista la produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze, gli interventi rispettano il comma 6 dell’articolo 5 del D.P.R. 412/93.

10.2. Nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), è ammissibile la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati con contabilizzazione del calore. E invece esclusa la trasformazione o il passaggio da impianti di climatizzazione invernale centralizzati per l’edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi.

10.3. Nel caso di interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale all’articolo 2, comma 1, lettera d), ove tecnicamente possibile, sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica corredate dalla certificazione del fornitore, ovvero altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente, con l’esclusione:

a) dei locali in cui l’installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso specifico;

b) dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente;

c) degli impianti al servizio di più locali, ove è possibile omettere l’installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all’interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;

d) degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.

Il motivo della eventuale mancata installazione delle suddette valvole termostatiche è riportato nella dichiarazione di conformità resa ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 recante regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici, a cura dell’installatore e, ove prevista, nella relazione tecnica di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 redatta a cura del tecnico abilitato.

10.4. Nel caso di interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), punto xv, l’asseverazione di cui all’articolo 8, comma 1, attesta che a parità delle altre condizioni, il consumo di energia primaria per i servizi sostituiti a seguito del suddetto allaccio è inferiore al consumo della situazione ex-ante.

Interventi di installazione di sistemi di building-automation

11.1. Nel caso di sistemi di building automation di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), installati nelle unità abitative congiuntamente o indipendentemente dagli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, l’asseverazione, o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi, specifica che la suddetta tecnologia afferisce almeno alla classe B della norma EN 15232 e consente la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva in maniera idonea a:

a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici mediante la fornitura periodica dei dati. La misurazione dei consumi può avvenire anche in maniera indiretta anche con la possibilità di utilizzare i dati atri sistemi di misurazione installati nell’impianto purché funzionanti;

b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;

c) consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

11.2. L’asseverazione per impianti di potenza utile inferiore a 100 kW può essere sostituita da una dichiarazione dell’installatore.

Interventi che fruiscono delle detrazioni fiscali del 110% ai sensi del Decreto Rilancio

12.1. Per gli interventi ai sensi del Decreto Rilancio, articolo 119, commi 1 e 2, le asseverazioni di cui al presente allegato, redatte ai sensi del decreto di cui al comma 13 del medesimo articolo, contengono la dichiarazione del tecnico abilitato che l’intervento ha comportato il miglioramento di almeno due classi energetiche (o una classe energetica qualora la classe ante intervento sia la A3). All’asseverazione sono allegati gli attestati di prestazione energetica ante e post intervento rilasciati da tecnici abilitati, dal progettista o dal direttore dei lavori, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

12.2. Gli attestati di prestazione energetica (APE) di cui al punto 12.1, qualora redatti per edifici con più unità immobiliari, sono detti “convenzionali” e sono appositamente predisposti ed utilizzabili esclusivamente allo scopo di cui al punto 12.1 stesso.

12.3. Gli APE convenzionali di cui al punto 12.2 vengono predisposti considerando l’edificio nella sua interezza, considerando i servizi energetici presenti nella situazione ante-intervento. Per la redazione degli APE convenzionali, riferiti come detto a edifici con più unità immobiliari, tutti gli indici di prestazione energetica dell’edificio considerato nella sua interezza, compreso l’indice EPgt,nren,rif,standard (2019/21) che serve per la determinazione della classe energetica dell’edificio, si calcolano a partire dagli indici prestazione energetica delle singole unità immobiliari. In particolare ciascun indice di prestazione energetica dell’intero edificio è determinato calcolando la somma dei prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell’intero edificio.

Limiti delle agevolazioni

13.1. Per gli interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, nonché per gli altri interventi che, ai sensi del presente allegato prevedano la redazione dell’asseverazione ai sensi del presente allegato A da parte del tecnico abilitato, il tecnico abilitato stesso che la sottoscrive allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile;

b) nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all’asseverazione di cui all’articolo 8;

c) sono ammessi alla detrazione di cui all’articolo 1, comma 1, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

13.2. Per gli interventi di cui al presente allegato A, per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’allegato I al presente decreto.

13.3. Qualora la verifica ai sensi dei punti 13.1 o 13.2 evidenzi che i costi sostenuti sono maggiori di quelli massimi ivi indicati in relazione a una o più tipologie di intervento, la detrazione è applicata nei limiti massimi individuati dal presente decreto.

 

ALLEGATI

 

Allegato B

Allegato C

Allegato D

Allegato E

Allegato F

Allegato G

Requisiti degli impianti e degli apparecchi a biomassa

1. Al fine del recepimento degli ambiti di intervento individuati nel "Piano di azione per il miglioramento della qualità dell'aria" del 4 giugno 2019, l'accesso alle detrazioni per i generatori di calore alimentati con biomassa è subordinato:

a) nel caso di contestuale sostituzione di un altro impianto a biomasse, al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 4 stelle o superiore ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2017, n.186;

b) in tutti gli altri casi, al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle ai sensi del medesimo decreto.

2. Per gli impianti e gli apparecchi a biomassa, l'accesso alle detrazioni è consentito a condizione che soddisfino i seguenti requisiti:

a) Per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kWt:

i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 303-5, classe 5;

ii. obbligo di installazione di un sistema di accumulo termico dimensionato secondo quanto segue:

- per le caldaie con alimentazione manuale del combustibile, in accordo con quanto previsto dalla norma EN 303-5;

- per le caldaie con alimentazione automatica del combustibile, prevedendo un volume di accumulo non inferiore a 20 dm3 /kWt;

- per le caldaie automatiche a pellet prevedendo comunque un volume di accumulo, tale da garantire un'adeguata funzione di compensazione di carico, con l'obiettivo di minimizzare i cicli di accensione e spegnimento, secondo quanto indicato dal costruttore e/o dal progettista.

iii. il combustibile utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225 ivi incluso il rispetto delle condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Dlgs 152/2006 e successive modificazioni. Nel caso delle caldaie potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualità rispetto a questa. In tutti i casi la documentazione fiscale dovrà riportare l'evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall'Organismo di certificazione accreditato al produttore e/o distributore del pellet;

iv. possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purchè previste tra quelle indicate dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del Dlgs 152/2006 e successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione di cui al comma 1 risulti certificata anche per tali combustibili.

b) Per le stufe ed i termocamini a pellet:

i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 14785;

ii. il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2 ivi incluso il rispetto delle condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Dlgs 152/2006 e successive modificazioni.

c) Per i termocamini a legna:

i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 13229;

ii. la legna utilizzata e certificata secondo la norma UNI EN ISO 17225-5. Possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purchè previste tra quelle indicate dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del Dlgs 152/2006 e successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione di cui al comma 1 risulti certificata anche per tali combustibili.

d) Per le stufe a legna:

i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 13240;

ii. la legna utilizzata e certificata secondo la norma UNI EN ISO 17225-5. Possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purchè previste tra quelli indicate dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del Dlgs 152/2006 e successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione di cui al punto iii risulti certificata anche per tali combustibili.

Allegato H

Allegato I

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