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LA SCIA ANTINCENDIO COS’E’?

01-11-2021

La Scia Antincendio è il documento che attesta il rispetto delle norme antincendio secondo il DPR 151/2011 che disciplina procedimenti e soluzioni tecniche da adottarsi in materia di prevenzione degli incendi, obbligatori per le attività elencate nell’Allegato I del DPR 151/2011. Va presentata a lavori ultimati al Comando dei VVF, prima dell'esercizio dell'attività, per tutte le Cat. A, B e C, attività soggette al D.P.R. 151/2011.

La SCIA (SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ), deve essere redatta secondo il modello ministeriale PIN 2-2018 e deve essere corredata dalla documentazione prevista, allegando la documentazione tecnica composta da certificazioni e dichiarazioni atte a comprovare la conformità delle opere realizzate, dei materiali impiegati e degli impianti installati, alla normativa vigente.

I documenti da allegare alla Scia Antincendio sono i seguenti:

  • Asseverazione attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio nonché, per le attività di categoria B e C, al progetto approvato dal Comando dei VVF;
  • Documentazione conforme all'allegato II al D.M. 7/8/2012 per le attività di Cat. B e C;
  • Documentazione conforme all'allegato I b) al D.M. 7/8/2012 per le attività di Cat. A;
  • Attestato del versamento a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

STUDIO TECNICO SCIMONE - SCIA (SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ)

ALLEGATI

Alla SCIA deve essere allegata l’asseverazione ai fini della sicurezza antincendio di cui all’art. 4 del D.M. 7 agosto 2012, comprensiva degli altri allegati, ove previsti. 

  • Asseverazione a firma digitale di tecnico abilitato, redatta secondo il modello PIN 2.1-2018 Asseverazione;
  • Certificazione di resistenza al fuoco con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura redatta secondo il modello PIN 2.2-2018 Cert.REI a firma di un professionista antincendio;
  • Dichiarazione sui prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte redatta secondo il modello PIN 2.3-2018 Dich.Prod. a firma di un professionista antincendio.
  • Dichiarazione corretta installazione e funzionamento non ricadente nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 a firma dell’installatore redatta secondo il modello PIN 2.4-2018 Dich.Imp.;
  • Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell’impianto a firma di un professionista antincendio redatta secondo il modello PIN 2.5-2018 Cert.Imp.;
  • Dichiarazione di non aggravio di rischio a firma di tecnico abilitato è redatta secondo il modello PIN 2.6-2018 Non aggravio (art. 4 comma 7 del D.M. 7-8-2012).

La ricevuta di avvenuta presentazione della SCIA effettuata direttamente al Comando dei VVF è titolo abilitativo all’esercizio dell’attività ai soli fini antincendio.

CHI HA LA RESPONSABILITÀ DELLA SUA REDAZIONE: IL RESPONSABILE DELL’ATTIVITÀ.

SCIA in Cat. A e B

Il Comando dei VVF, entro 60 giorni, effettua controlli a campione su attività in Cat. A e B, ai sensi dell’art. 4, co. 2 del D.P.R. 151/2011, secondo direttive ministeriali che stabiliscono anche il numero minimo di controlli da effettuare.

SCIA in Cat. C

Il Comando dei VVF, entro 60 giorni, effettua il sopralluogo (visita tecnica) al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni previste e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro 15 giorni dall’effettuazione del sopralluogo, in caso di esito positivo, il Comando dei VVF invia, di norma solamente all’interessato l’attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Contattaci all’indirizzo: info@studiotecnicoscimone.it, oppure chiama lo 091 777 01 54 ti aiuteremo NOI a redigere la tua SCIA ANTINCENDIO a Palermo e province.

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