Rinnovo periodico di conformità antincendio (ex rinnovo CPI)
Il rinnovo del CPI va fatto mediante l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio introdotta nella normativa del D.P.R. 151/2011, e va utilizzato e compilato in ogni sua parte il modello ministeriale PIN 3-2018. Parlare indistintamente di rinnovo CPI non è corretto, in quanto le categoria A e B non dispongono di questo documento. Infatti, attualmente, l’ex rinnovo CPI ha cambiato nome in quanto adesso si chiama “Attestazione rinnovo periodico della conformità antincendio” (obbligatoria per tutte le attività in Cat. A, B e C).
Le attività soggette si dividono in tre categorie in ordine crescente di pericolosità Cat. A, B e C.
Cat. A: a basso rischio, in cui rientrano ad esempio le scuole di ogni ordine e grado fino a 150 persone, aziende e uffici fino a 500 persone, non deve essere richiesto l’esame progetto. I sopralluoghi da parte dei Vigili del fuoco sono effettuati a campione e in caso di effettuazione il cittadino può richiedere il rilascio del verbale di visita tecnica.
Cat. B: a medio rischio, rientrano strutture come asili nido, officine, laboratori con saldatura e taglio dei metalli in cui vengono usati gas infiammabili o comburenti, deve essere richiesto l’esame progetto. I sopralluoghi da parte dei Vigili del fuoco sono effettuati a campione e in caso di effettuazione il cittadino può richiedere il rilascio del verbale di visita tecnica.
Cat. C: ad alto rischio e livello di complessità, rientrano gli stabilimenti e gli impianti dove si producono e impiegano gas infiammabili e/o comburenti, deve essere richiesto l’esame progetto. I sopralluoghi da parte dei Vigili del fuoco sono effettuati obbligatoriamente con rilascio del c.d. “CPI” (Certificato Prevenzione Incendi).
Attualmente il CPI viene rilasciato solo a quelle di categoria C, mentre quelle di categoria A e B ottengono l’autorizzazione antincendio già nel momento della presentazione della pratica SCIA.
COSA SI ATTESTA IN QUESTA DICHIARAZIONE?
Il responsabile dell’attività dichiara:
- l’assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto realizzato in fase di progetto;
- di aver assolto agli obblighi previsti dalla norma connessi con l’esercizio dell’attività;
- di aver mantenuto in efficienza: i sistemi, gli impianti, i dispositivi e le attrezzature rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
- di aver effettuato le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione come stabilito dalla norma.
CHI DEVE FARE IL RINNOVO?
Tutti i titolari di attività soggette al controllo di prevenzione incendi (indicate nell’Allegato I del D.P.R. 1 Agosto 2011 n. 151). Tale persona può anche non coincidere con l’intestatario della SCIA, ma dev'essere comunque un soggetto avente titolo in merito all’attività stessa.
OGNI QUANTO DEVE ESSERE FATTO IL RINNOVO?
Generalmente ogni 5 anni a partire dalla data di presentazione della SCIA o del rilascio del CPI. Per le attività 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77, la cadenza è a 10 anni.
Ricordiamo che il rinnovo è a nome del titolare ed è sempre responsabile in caso di mancato o tardivo rinnovo o false dichiarazioni. Data la complessità della materia, si raccomanda di affidarsi sempre ad un professionista antincendio al fine di adempiere a tutte le richieste che la normativa impone.
ASSEVERAZIONE AI FINI DELL’ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO
Si tratta di un atto che deve essere compilato su un modello ministeriale chiamato PIN. 3.1 2014, dove assevera il professionista antincendio il possesso dei requisiti di efficienza e funzionalità degli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio (segnalazione, rilevazione estinzione e controllo incendi/esplosioni) nonchè di prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti di opere di costruzione ai fini della resistenza al fuoco.
La attività svolta dal professionista antincendio è finalizzata alla verifica del mantenimento in efficienza di sistemi ed impianti di protezione antincendio, e potrebbe richiedere accertamenti articolati ed approfonditi da valutare caso per caso.
Contattaci all’indirizzo: info@studiotecnicoscimone.it, oppure chiama lo 091 777 01 54 per verificare se la tua attività è soggetta alle norme antincendio ed al relativo rinnovo.
Rinnovi CPI VVF a Palermo e province.
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