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Manutenzione ordinaria e straordinaria: le differenze quali sono?

07-02-2021

Che cos'è la manutenzione ordinaria?

Gli interventi di manutenzione ordinaria, secondo l'Art. 6 del Testo Unico sull'Edilizia (T.U.)  “sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Per impianti tecnologici si intendono gli impianti di riscaldamento, di condizionamento, quello idrico-sanitario (scarichi, adduzione acqua cucina e bagno), ricambio aria, elettrico, gas cottura ed evacuazione fumi (canna fumaria o camino).

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Queste opere possono eseguite senza alcun titolo abilitativo quindi non occorre fare richiesta nè di permesso, né di comunicazione di inizio lavori a nessuno.

  • Sostituzione della caldaia o dei radiatori, riparazione della recinzione, l’installazione di tende da sole, sostituzione o riparazione di camini, sostituzione dei sanitari, riparazione dell’impianto elettrico, di riscaldamento o del gas;
  • Rifacimento dell’impianto elettrico, idrico, di riscaldamento, di condizionamento e climatizzazione all’interno del singolo appartamento o anche dell’intero fabbricato. E’ fondamentale sapere che per i nuovi impianti termici è obbligatorio il deposito della ex-legge 10 per garantire il risparmio energetico. Invece per i nuovi impianti elettrici, gas e riscaldamento occorre redigere la dichiarazione di conformità a cura dell’installatore;
  • Tinteggiatura delle pareti interne ed esterne o dei soffitti. Occorre fare attenzione agli edifici vincolati dalla Soprintendenza ai beni architettonici, per i quali è richiesta una specifica autorizzazione (nullaosta), anche nel caso di ripristino delle pitture o dell’intonaco in rapporto a decorazioni ed affreschi di edifici storici;
  • Demolizione e ricostruzione dei pavimenti, degli intonaci dei tramezzi e degli stessi tramezzi qualora vengano demoliti per essere ricollocati esattamente allo stesso punto dell’originale;
  • Interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, oppure di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
  • Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni (ad esempio i ponteggi);
  • Opere di pavimentazione e di finitura di spazi interni ed esterni (ad esempio il ripristino, rifacimento e tinteggiatura facciate), anche per aree di sosta, realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili o vasche di raccolta delle acque;
  • Montaggio di pannelli solari, impianti fotovoltaici, a servizio degli edifici al di fuori della zona A (centro storico);
  • Posa in opera di aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree degli edifici appropriate;
  • Riparazione e/o sostituzione delle canalizzazioni fognarie senza apportare modifiche al percorso o alle dimensioni delle tubazioni;
  • Sostituzione delle porte interne e degli infissi esterni (porte, finestre e lucernari);
  • Trattamento dei ferri di armatura arrugginiti.

Nel caso di interventi sulla facciata, bisogna verificare la presenza di vincoli paesaggistico-ambientali o di Piano del Colore. In questi casi, occorre presentare relativa comunicazione allo Sportello Unico per l’Edilizia.

Rimane l’obbligo di rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e della notifica preliminare all’ASL nel caso in cui intervenga più di una impresa anche non contemporaneamente.

Che cos'è la manutenzione straordinaria?

La manutenzione straordinaria, secondo l'Art. 6 del Testo Unico sull'Edilizia (T.U.), riguarda le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso.

Per i lavori di manutenzione straordinaria è necessario ottenere un titolo abilitativo, che potrà essere diverso caso per caso, a seconda della tipologia e dell’entità dei lavori. Sarà necessario presentare al Comune una CILA, Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata se non addirittura una SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Il Bonus Casa “Ristrutturazioni Edilizie 50%” si applica alle manutenzioni ordinare e manutenzioni straordinarie.

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