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La valutazione del rischio incendio

Il rischio incendio può sussistere in qualsiasi luogo di lavoro, sebbene con probabilità differenti in relazione alle attività svolte. Per analizzare il rischio incendio devono essere individuate le più severe ma credibili ipotesi d’incendio e le corrispondenti conseguenze sulle persone, sui beni e sull’ambiente così da definire e mettere in atto i necessari provvedimenti per svolgere ogni attività lavorativa in completa sicurezza.

Ma quali criteri effettivamente deve considerare il datore di lavoro per effettuare una corretta valutazione del rischio incendio?

I criteri per la valutazione del rischio incendio

Le attività di valutazione del rischio incendio devono seguire e rispettare alcuni precisi criteri all’interno dei luoghi di lavoro e nei centri produttivi, come sancito dal Decreto Ministeriale del 3 settembre 2021.


Valutazione del Rischio Incendio Palermo

Questi criteri vengono definiti in base al luogo di lavoro classificato come rischio incendio BASSO o rischio incendio NON BASSO:

  • Tra i luoghi a rischio incendio BASSO rientrano tutte quelle strutture in cui si svolgono attività non soggette ad infiammabilità, le cui condizioni non offrono elevate possibilità di innesto incendio e la cui probabilità di propagazione è limitata. In effetti, i criteri per individuare i luoghi a basso rischio incendio sono riportati nell’Allegato I del D.M. 03/09/2021;
  • Tra i luoghi a rischio incendio NON BASSO invece rientrano tutti quei luoghi di lavoro che non hanno le caratteristiche dei luoghi a basso rischio nel D.M. 03/09/2021, in genere, quando si utilizzano sostanze infiammabili, presentano facile possibilità di propagazione, sono soggetti ad affollamento e presentano limitazioni per il movimento delle persone, e quindi difficoltà durante ipotetica evacuazione.

Come redigere la valutazione del rischio incendio

Nel redigere un’esaustiva valutazione, è importante rispettare degli aspetti importanti, come l’individuazione dei pericoli, la descrizione del contesto, la determinazione di quantità e tipologia di occupanti e beni esposti, fino alla valutazione quantitativa e qualitativa delle conseguenze dell’incendio. In generale, la valutazione redatta secondo le indicazioni del recente D.M. 3 settembre 2021, consente di considerare accettabile il rischio solo nel caso in cui l’attività sia conforme ai requisiti previsti (a seconda dei casi), dal Mini Codice o dal Codice di Prevenzione Incendi o da eventuale specifica regola tecnica verticale applicabile al caso specifico.

L’art. 29 comma 3 del d.lgs. 81/2008 specifica che la valutazione dei rischi va immediatamente rielaborata:

  • In occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
  • In relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
  • A seguito di infortuni significativi;
  • Quando i risultati della sorveglianza ne evidenzino la necessità.

Con conseguente aggiornamento delle relative misure di prevenzione.

Tale valutazione del rischio incendio all'interno degli ambienti di lavoro è imposta a TUTTI I DATORI DI LAVORO, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta dall'azienda.

La stesura della valutazione si divide in 2 fasi:

  • Sopralluogo al fine di reperire informazioni relative al rischio incendio;
  • Successiva elaborazione del documento di valutazione del rischio incendio.

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