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Videosorveglianza negli ambienti di lavoro


L’art. 4 della Legge 300/70 (Statuto del Lavoratori) pone il divieto dell’uso di impianti audiovisivi e di altri apparecchi che abbiano la finalità di controllo a distanza dell’attività lavorativa, ad eccezione dei casi giustificati da esigenze organizzative, produttive o di sicurezza. Da settembre 2015, le finalità del controllo a distanza dell’attività lavorativa possono essere anche per “tutela e difesa del patrimonio aziendale”.
In questi casi è possibile installare gli impianti in oggetto, a condizione che vi sia un accordo preventivo con le Rappresentanze Sindacali. Se ciò non è possibile, il Datore di Lavoro deve richiedere una specifica Autorizzazione alla Direzione Provinciale del Lavoro della provincia nella quale ha sede l’unità produttiva interessata all’installazione.
La Direzione Provinciale del Lavoro, al fine del rilascio della propria autorizzazione, dovrà provvedere a svolgere un sopralluogo per verificare, in particolare, se l’angolo di ripresa delle telecamere sia o meno compatibile con il divieto sancito dall’art. 4 della legge n. 300/1970 ed eventualmente indicherà le prescrizioni da osservare.

Videosorveglianza negli ambienti di lavoro Palermo

Per poter fare domanda di nulla osta alla Direzione Provinciale del Lavoro occorre che:

  • Gli impianti di videosorveglianza possono essere installati solo previa presentazione e accoglimento di apposita autorizzazione che il titolare dovrà presentare alla Direzione Provinciale del Lavoro;
  • Obbligo del titolare e/o legale rappresentante dell’impresa di informare i dipendenti ed i clienti con appositi cartelli esposti sia all’esterno ed all’interno dei locali dell’impresa, una volta installato l’impianto di videosorveglianza;
  • Obbligo di nominare l’incaricato alla videosorveglianza (dipendente), che possiederà la seconda password, indispensabile per poter accedere alle immagini di videosorveglianza registrate;
  • L’installazione delle telecamere deve avvenire in modo tale che l’angolo di ripresa inquadri solamente le parti dei locali più esposte al rischio rapine o di altri comportamenti criminosi e comunque, nel rispetto della normativa sulla privacy del dipendente al fine di tutela della sicurezza del patrimonio aziendale. La ripresa dei dipendenti deve avvenire esclusivamente a tale fine e con il criterio della occasionalità;
  • Le telecamere dovranno essere individuate nella planimetria con loro dislocazione e cono di ripresa, dovrà essere segnata la dislocazione di DVR e monitor;
  • L’apparecchiatura di registrazione, nonché gli accessori per il funzionamento dovranno essere custoditi in modo appropriato (cassetta chiusa a chiave);
  • Le registrazioni potranno essere visionate solo il presenza del lavoratore individuato al punto 3 e solo in caso di fatti delittuosi a seguito dei quali le registrazioni stesse saranno messe a disposizione delle autorità competenti, esclusivamente a titolo di prova giudiziale;
  • La visualizzazione in tempo reale non potrà costituire supporto all’accertamento dell’obbligo di diligenza del lavoratore (o essere occasione indiretta per tale accertamento) e dell’adozione di provvedimenti sanzionatori a suo carico.

Disbrigo pratiche Videosorveglianza

Il nostro studio si può occupare di:

  • Compilare la modulistica necessaria per la presentazione della pratica di richiesta di autorizzazione;
  • Predisporre la relazione tecnica dell'impianto e dell’elaborato planimetrico previsto;
  • Presentare la pratica direttamente presso l’Ufficio competente od in modalità telematica;
  • Gestire i rapporti con l’Ispettorato del lavoro fino al rilascio del provvedimento autorizzativo del sistema di videosorveglianza.

Si precisa che il titolare dell’azienda che non rispetta la normativa in vigore, rischia di incorrere in sanzioni anche molto gravi.

Nel caso si sia già installato un impianto di videosorveglianza, bisognerà scollegare l’impianto, coprire le telecamere e svolgere al più presto tutti gli adempimenti sopra indicati per non incorrere in sanzioni importanti.

Per l’inosservanza delle disposizioni in materia di apparecchi di controllo (art. 4 e 38 L. 300/70; artt. 114 e 171 D. Lgs. 196/2003), a meno che il fatto non costituisca un reato più grave, è prevista l’ammenda da € 154,00 a € 1.549,00, oppure l’arresto da 15 giorni ad un anno.

Nei casi più gravi, le pene sono applicate congiuntamente ed inoltre, qualora la pena dell’ammenda sia inefficace, il giudice può quintuplicarla.

Per il mancato rispetto delle disposizioni in materia di videosorveglianza, è prevista la sanzione amministrativa, da € 30.000,00 a € 180.000,00 (art. 162, comma 2 ter D. Lgs. 196/2003) formalmente abrogata dal D.lgs. 101/18, ma comunque applicabile, anche in misura maggiore, secondo le disposizioni del GDPR.

Per informazioni e preventivi contattare lo 091 777 01 54 oppure inviate una e-mail dalla pagina contatti del sito web.

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