Rilascio Dichiarazione di Rispondenza Di.Ri. DM 37/08
Nei casi in cui sia stata smarrita oppure non sia mai stata rilasciata dall'installatore, la dichiarazione di conformità, è possibile far verificare l'impianto elettrico al rilascio di queste dichiarazioni, sempreché vengano rispettate le normative vigenti ai sensi del DM 37/08.
La Dichiarazione di Rispondenza Di.Ri. deve essere resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti per tutti gli impianti soggetti con obbligo di progetto ai sensi del DM 37/08 art. 5 comma 2.
Normativa impianti a norma di legge: Legge 37 del 2008
La normativa di riferimento per la dichiarazione degli impianti a norma è il Decreto Ministeriale 37/2008 che tratta delle “disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici” entrato in vigore il 27 Marzo 2008.

La Di.Ri. è pertanto il documento che certifica la rispondenza alla normativa di un impianto esistente privo di documentazione, senza rilasciare la DI.CO..
In base al D.M. 37/08, la DI.RI. può essere rilasciata:
- per gli impianti realizzati dopo l’entrata in vigore della legge 46/90, e prima del D.M. 37/08 (dal 13/03/1990 al 27/03/2008), se sono sprovvisti di DI.CO.;
- nel caso venga richiesto un aumento della potenza contrattuale, su impianti realizzati prima del 13/03/1990;
- in caso di sanatoria o se si vuole valorizzare l’immobile in caso di vendita.
Vediamo cosa ci dice la normativa:
- Per un impianto elettrico post 13/03/1990, in questo caso si deve rispettare la regola dell’arte, che esisteva al momento della realizzazione dell’impianto. In quanto, la DI.RI. sostituisce a tutti gli effetti la DI.CO..
- Per un impianto elettrico ante 13/03/1990 in una unità immobiliare ad uso abitativo l’impianto deve rispettare i requisiti minimi indicati all’art 6, comma 3, del D.M. 37/08, ossia:
- Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
- Per un impianto elettrico ante 13/03/1990 in un luogo di lavoro: l’impianto deve rispettare la vigente normativa, in particolare quella sulla sicurezza sul lavoro, come indicato nell’art 6, comma 2, del DM 37/08.
- Possono rientrare nell’ambito della protezione contro i contatti indiretti (e quindi da verificare e adeguare):
- il rispetto delle zone nei locali da bagno;
- il colore giallo-verde esclusivamente per il conduttore di protezione;
- le prese con gli alveoli protetti;
- l’interruttore di comando luce sul conduttore di fase;
- la sostituzione dei cavi, se il materiale isolante comincia a sgretolarsi.
- ATTENZIONE: non occorre sostituire i cavi rigidi se non sono logori, in quanto tali cavi non sono mai stati proibiti;
- L’impianto di terra può anche non essere presente, in quanto viene richiesto esplicitamente l’interruttore differenziale da 30 mA.
- ATTENZIONE: Occorre aggiungere l’impianto di terra in caso di ampliamenti, anche di un solo circuito, in quanto andrebbe rilasciata una DI.CO. per la nuova parte, è rispettare la normativa vigente. Di conseguenza non può essere rilasciata la DI.RI. per impianti che hanno subito ampliamenti dopo il 13/03/1990, senza l’impianto di messa a terra.
Per qualsiasi informazione potete contattare lo 091 555 78 10 oppure inviate una e-mail dalla pagina contatti del sito web.